Chieti Solidale, in ottemperanza al decreto 24/2023, si è dotata di un canale interno per la segnalazione di presunte condotte illecite di cui il dipendente è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, nonché di tutela dell’autore della segnalazione.
Il sistema di segnalazione non deve essere utilizzato per esigenze individuali, ma finalizzato a promuovere l’etica e l’integrità nell’azienda.
L’identità del segnalante non è rivelata senza il suo consenso scritto (a meno che non sia indispensabile per la difesa dell’incolpato e salvo reati di calunnia, diffamazione e simili) e la sua posizione è tutelata ai sensi del suddetto decreto. Per questo, la segnalazione, di norma, non è anonima.
Chi può segnalare?
Dipendenti, stagisti, collaboratori, candidati e lavoratori autonomi, membri della governance, consulenti esterni o fornitori, partner.
Il segnalante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa di una segnalazione effettuata, può effettuare una nuova segnalazione.
Cosa si può segnalare?
Condotte illecite e malfunzionamenti quali ad esempio: violazione di norme generali e codice etico, violazioni del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo 231/01, sprechi, irregolarità, false dichiarazioni, uso improprio di beni e strumenti, utilizzo improprio di istituti giuridici a tutela del dipendente, conflitti d’interesse, illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, violazioni del diritto dell’UE.
Si possono comunicare anche le presunte misure ritorsive subite dal segnalante.
Cosa non si può segnalare?
Rivendicazioni personali, fatti di cui non si ha avuto conoscenza diretta, lamentele o giudizi sui colleghi, fatti generici o manifestamente infondati, sospetti o “voci di corridoio”, calunnie o diffamazioni.
Come segnalare?
La modalità di segnalazione è disciplinata nella procedura pubblicata in questa pagina.