Chieti Solidale, in ottemperanza al decreto 24/2023, si è dotata di un canale interno per la segnalazione di presunte condotte illecite di cui il dipendente è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, nonché di tutela dell’autore della segnalazione.
Il sistema di segnalazione non deve essere utilizzato per esigenze individuali, ma finalizzato a promuovere l’etica e l’integrità nell’azienda.
L’identità del segnalante non è rivelata senza il suo consenso scritto (a meno che non sia indispensabile per la difesa dell’incolpato e salvo reati di calunnia, diffamazione e simili) e la sua posizione è tutelata ai sensi del suddetto decreto. Per questo, la segnalazione, di norma, non è anonima.
Chi può segnalare?
Dipendenti, stagisti, collaboratori, candidati e lavoratori autonomi, membri della governance, consulenti esterni o fornitori, partner.
Il segnalante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa di una segnalazione effettuata, può effettuare una nuova segnalazione.
Cosa si può segnalare?
Condotte illecite e malfunzionamenti quali ad esempio: violazione di norme generali e codice etico, violazioni del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo 231/01, sprechi, irregolarità, false dichiarazioni, uso improprio di beni e strumenti, utilizzo improprio di istituti giuridici a tutela del dipendente, conflitti d’interesse, illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, violazioni del diritto dell’UE.
Si possono comunicare anche le presunte misure ritorsive subite dal segnalante.
Cosa non si può segnalare?
Rivendicazioni personali, fatti di cui non si ha avuto conoscenza diretta, lamentele o giudizi sui colleghi, fatti generici o manifestamente infondati, sospetti o “voci di corridoio”, calunnie o diffamazioni.
Come segnalare?
La modalità di segnalazione è disciplinata nella procedura pubblicata in questa pagina.
Il canale di segnalazione
La segnalazione può essere interna o esterna.
Segnalazione interna:
Il segnalante può scegliere di segnalare in forma scritta o richiedere di effettuare segnalazione orale.
La segnalazione scritta va effettuata in forma cartacea, in busta chiusa via posta o consegna a mano presso l’indirizzo della sede legale della Società. È necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse, la prima contenente la segnalazione firmata in originale (Modello 1 allegato), la seconda con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento (Modello 2 allegato). In questo modo saranno sempre separati i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata al Consigliere Delegato”. La busta non viene aperta dalla Società. Il Consigliere Delegato viene avvisato il giorno stesso, ove possibile, della ricezione del plico. Al segnalante è rilasciato un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
Per la segnalazione orale il segnalante richiede un incontro diretto al Consigliere Delegato, il quale provvederà a fissare l’incontro entro un termine di 15 giorni lavorativi.
Segnalazione esterna:
il canale di segnalazione esterno è quello che consente di segnalare, attraverso specifico portale dedicato, il presunto illecito direttamente all’ANAC che è il soggetto deputato ad organizzare e gestire un canale esterno di segnalazione delle violazioni. La segnalazione all’ANAC che può essere effettuata solo al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
- il canale interno non è previsto quale obbligatorio o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto relativamente ai soggetti, alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne o in particolare non offra idonee garanzie di tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, degli altri soggetti tutelati e delle stesse informazioni rese;
- la segnalazione interna non ha avuto seguito: il canale interno è stato utilizzato ma non ha funzionato correttamente, la segnalazione non è stata trattata entro un termine ragionevole, oppure non è stata intrapresa un’azione per affrontare la violazione;
- il segnalante ha fondati e ragionevoli motivi di ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito o la stessa possa determinare rischi di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE NEI CASI IN CUI E’ POSSIBILE ATTIVARE IL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO cliccare sull’icona di seguito riportata che conduce al portale.